Regolamento delle compravendite immobiliari del Comune di Jesi
- Approvato con delibera C.C. n. 66 del 23.03.2001
TITOLO PRIMO
ART. 1
OGGETTO
Il presente regolamento, redatto nel rispetto della normativa vigente, definisce le modalità di effettuazione delle compravendite immobiliari del Comune di Jesi, nonché delle alienazioni ed acquisizioni a titolo gratuito.
ART. 2
ESCLUSIONI
Sono escluse dalla presente disciplina le compravendite immobiliari regolamentate da qualsivoglia legge speciale (ad esempio: le aree PEEP e PIP, l’edilizia residenziale pubblica, le convenzioni urbanistiche).
ART. 3
PRINCIPI GENERALI
Le operazioni di compravendita immobiliare dovranno attenersi, oltre al rispetto della normativa vigente, anche ai principi generali di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza e diligenza delle procedure poste in essere.
TITOLO SECONDO
DI VENDITA O DI PERMUTA E LE FORME DI PUBBLICITA’.
ART. 4
I DOCUMENTI PROPEDEUTICI NECESSARI.
1. Il responsabile del procedimento dovrà curare l’effettuazione, anche tramite specialisti all’uopo incaricati, di tutte le verifiche necessarie alla conoscenza dello stato giuridico del bene oggetto di compravendita.
2. Il responsabile del procedimento dovrà inoltre disporre l’effettuazione della perizia tecnica estimativa dell’immobile. Tale perizia dovrà essere compilata con la massima diligenza ed essere debitamente sottoscritta o da un tecnico dipendente dell’amministrazione comunale o da un tecnico incaricato esterno.
ART. 5
ADEMPIMENTI PRECEDENTI IL ROGITO
1. La determinazione a contrattare, redatta dal responsabile del procedimento e prevista dall’art. n. 192 del T.U.E.L. n. 267/2000, dovrà indicare anche l’atto deliberativo mediante il quale si è stabilito di procedere alle alienazioni;
TITOLO TERZO
DI PUBBLICITA’ PER LA RICERCA DEGLI ACQUIRENTI.
ART. 6
COMPETENZE DEGLI ORGANI
1. La Giunta presenterà ogni anno all’approvazione del Consiglio il programma delle alienazioni e le eventuali successive modiche ed integrazioni del medesimo.
2. Detto programma, indicante l’elenco dei beni comunali per i quali si intendono avviare le procedure di alienazione, dovrà essere redatto dal responsabile del procedimento.
3. All’alienazione dei beni comunali si provvede con determinazione dirigenziale, così come previsto dal precedente articolo, previo espletamento delle procedure di cui agli articoli seguenti.
ART. 7
DIRITTI DI PRELAZIONE
1.Quando si procede alla vendita di un bene immobile su cui, a norma delle vigenti disposizioni o per altra legittima causa, esista un diritto di prelazione, il bene è offerto al titolare di tale diritto al prezzo di stima in caso di vendita a trattativa privata, o al prezzo di aggiudicazione nel caso di vendita mediante asta pubblica.
2. L’offerta di cui al precedente comma dovrà essere formalizzata tramite notifica ai titolari del diritto di prelazione e contenere l’indicazione del prezzo richiesto, delle condizioni alle quali la vendita dovrà essere conclusa e l’invito specifico ad esercitare o meno il diritto di prelazione nel termine perentorio previsto dalla normativa vigente in materia.
ART. 8
ALIENAZIONI DEGLI IMMOBILI DEL DEMANIO STORICO E ARTISTICO
1. La vendita dei beni immobili di interesse storico e artistico non possono essere alienati se non nei limiti e con le modalità stabiliti dal "Regolamento recante disciplina delle alienazioni di beni immobili del demanio storico e artistico" emanato con D.P.R. del 7 settembre 2000, n. 283.
ART. 9
ASTA PUBBLICA
1. E’ adottato il sistema dell’asta pubblica quando il potenziale interesse all’acquisto del bene offerto, per la sua natura, la sua potenziale utilizzazione e/o valore venale, sia riconducibile ad un numero vasto di soggetti interessati.
2. Si procede alla vendita mediante asta pubblica secondo le procedure previste dal R.D. 23.05.1924 n. 827 e nel pieno rispetto delle prescrizioni del bando.
3. Il bando di gara dovrà essere affisso all’Albo Pretorio almeno 30 giorni prima di quello fissato per la gara e diffuso, anche per estratto, con congruo anticipo. A tale scopo ci si potrà avvalere di comunicati stampa, inserzioni sulla stampa locale e comunicazione attraverso il sito internet della Rete Civica del Comune.
ART. 10
LA TRATTATIVA PRIVATA
1. L’effettuazione della vendita a trattativa privata è consentita, oltre nei modi e forme previste dalla legge vigente, anche quando l’appetibilità del bene è, per la sua ubicazione, per la sua consistenza, ecc.., circoscritta ad un ristretto ambito di interessati o ad un unico soggetto.
La vendita a trattativa privata si effettua secondo le modalità e condizioni indicate nell’apposita lettera di invito con cui l’Ente acquisisce l’offerta. Tale lettera di invito a presentare l’offerta è parte integrante e sostanziale della determinazione dirigenziale redatta dal responsabile del procedimento.
TITOLO QUARTO
ART. 11
ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione di approvazione del medesimo.
2. Con l’entrata in vigore del regolamento è automaticamente abrogata ogni precedente disposizione regolamentare presente presso il Comune


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