Regolamento comunale

Regolamento sulle modalità e criteri di ripartizione degli incentivi per la progettazione (ex art. 18 L. 109/1994)


Pubblicato su: albo pretorio del comune li 07-09-2001



CAPO 1° - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.1. – Finalità

1) Il presente regolamento è adottato in attuazione dell’art. 18 della legge 10/02/1994 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni.

Art 1.2 – Oggetto del regolamento.

1) Il presente regolamento disciplina la costituzione del fondo incentivante per la progettazione e la esecuzione di lavori ed opere pubbliche e la ripartizione dello stesso, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Sono qui ricompresi, in particolare, i contenuti del D.Lgs. 165 del 30/03/2001 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 1.3 – Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione

1) Per ogni lavoro o opera pubblica inserita nel Programma triennale, ovvero indicata nel Piano economico di gestione, ovvero da progettare a seguito di convenzione con altri Enti, il Dirigente determina l’affidamento dell’incarico individuandone i soggetti direttamente coinvolti, secondo i contenuti del presente regolamento sulla base del principio di un’equa distribuzione e equo utilizzo delle professionalità e risorse disponibili. Gli stessi soggetti partecipano successivamente alla ripartizione dell’incentivo relativo all’opera.

2) Il presente regolamento si applica in caso di:

a) redazione di progetti di lavori pubblici immediatamente utili all’individuazione del loro esecutore e/o di progetti di variante e/o suppletivi;
b) redazione dei piani di sicurezza previsti dal d. lgs 494/96;
c) direzione dei lavori;
d) collaudo dei lavori.

3) I progetti sono finalizzati alla realizzazione di lavori od opere pubbliche nel settore della viabilità, edilizia ed impiantistica. L’attribuzione degli incentivi è riferita alle attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione ed adeguamento funzionale e tecnico normativo di opere ed impianti. Restano escluse dalle incentivazioni tutte le attività legate a “mere sostituzioni di parti o a semplici quantificazioni di oneri”.

4) Per l’applicazione del presente regolamento, le suddette attività devono essere svolte da personale interno all’Amministrazione Comunale e riguardare lavori pubblici eseguiti direttamente dalla stessa Amministrazione.

5) Per personale interno si intende personale dipendente dell’ Amministrazione Comunale con contratto di lavoro sia a tempo pieno che a tempo parziale con prestazione lavorativa superiore al 50% di quella relativa al tempo pieno.

6) I soggetti interessati all’applicazione del presente regolamento sono:

- Responsabile unico del procedimento
- Responsabile dei lavori
- Progettista
- Coordinatore della fase di progettazione
- Coordinatore della fase di esecuzione
- Direttore dei lavori
- Collaudatori
- Collaboratori dei predetti soggetti

7) Ai fini dell’applicazione del presente regolamento per collaboratori di intende:

a) addetti alle attività di supporto amministrativo, finanziario e legale - s.n., del Responsabile unico del procedimento;
b) addetti ai rilievi, misurazioni e picchettazioni propedeudiche la progettazione;
c) addetti alla redazione grafica degli elaborati progettuali;
d) addetti alla contabilità ed assistenza dei lavori.

Art. 1.4 – Costituzione del fondo

1) Per il complesso delle attività di cui al precedente art. 1.3 comma 1), il fondo è calcolato nella misura dell’1,5% dell’importo a base di gara di una opera o di un lavoro, per i quali è necessaria una progettazione articolata su tutti i livelli di cui all’art. 16 della legge 109 e completa di tutti gli elementi previsti dagli artt. 15-45 del D.P.R. 554/99.
Per i lavori di manutenzione o realizzati in economia, che non richiedono i livelli e i contenuti progettuali di cui al comma precedente ma solo prestazioni parziali, la percentuale è fissata in base alle tabelle B e B1 allegate al D.M. 04/04/2001 per l classi e categorie di lavori in base alle prestazioni effettivamente svolte, sull’importo posto a base di gara o di trattativa, da ripartire fra i soggetti indicati nell’art. 2.1.
Nel bilancio annuale di previsione dell’Ente è inserito apposito capitolo nel quale confluiscono le suddette somme. Tali somme sono assegnate al Servizio LL.PP. e ripartite, secondo i contenuti del presente regolamento, al personale dipendente.

2) Nel caso di redazione di progetti di variante e/o suppletivi, il fondo di cui al precedente comma 1) sarà incrementato in relazione all’importo dei lavori oggetto di variazione e/o maggiorazione.

Art. 1.5 – Conferimento degli incarichi

1) L’attribuzione delle quote prestabilite ai singoli dipendenti verrà fatta previa verifica della effettiva partecipazione alla progettazione ed alla esecuzione dell’opera da parte del Dirigente Servizio LL.PP., su proposta del Responsabile del procedimento e degli uffici interessati. L’erogazione degli incentivi potrà avvenire in più volte e comunque al termine di ogni fase (TAB. 1) relativa all’opera stessa a cura del Responsabile del Procedimento. I progetti saranno considerati ultimati anche nel caso l’Amministrazione decida di non procedere immediatamente alla delibera di approvazione, purchè sia intervenuta la verifica della completezza e qualità degli elaborati progettuali da parte del Dirigente.

2) Nel provvedimento di conferimento dell’incarico sono indicati i tecnici che ne assumono la responsabilità elaborando e sottoscrivendo l’atto oggetto dell’incarico, nonché i relativi collaboratori. Nel provvedimento sono altresì indicate le modalità di svolgimento dell’incarico, i tempi concessi per espletarlo e le quote di ripartizione del fondo.
In ragione della minore o maggiore complessità dei progetti della tipologia dell’intervento è facoltà del Dirigente Servizio Lavori Pubblici variare in aumento o diminuzione le percentuali definite, nella misura massima del 20% ridistribuendole in maniera parametrica sulle altre figure professionali in maniera equilibrata, in rapporto ai diversi apporti tecnici, amministrativi e professionali per la elaborazione dei progetti.
Tale facoltà è esercitata al momento della nomina delle varie figure partecipanti al singolo lavoro.

3) Nel conferire gli incarichi, il Dirigente si atterrà al generale principio di una equa ripartizione tra tutti i dipendenti del Servizio, tenuto conto delle capacità e delle competenze dei singoli.

4) Il Dirigente, con provvedimento motivato, può modificare o revocare gli incarichi conferiti.

5) Nel caso in cui l’incarico debba essere affidato ad uno o più dipendenti appartenenti ad uno o più Servizi diversi da quelli competenti per materia, il conferimento sarà proceduto da una conferenza di tutti i Servizi interessati, cui parteciperanno, sia i Dirigenti responsabili dei Servizi stessi che i dipendenti da incaricare. All’esito positivo della conferenza, il Dirigente del Servizio competente, ovvero di quello designato come capofila, metterà il provvedimento di incarico.


CAPO II – RIPARTIZIONE DEL FONDO

Art. 2.1 – Ripartizione del fondo di cui all’art. 18, commi 1 e 2 della legge 109/94.

1) Il fondo di cui all’art. 18 della legge 109/94 è attribuito secondo la seguente ripartizione:

- Responsabile unico del procedimento.......................................................... 7%
- Responsabile dei lavori.............................................................................. 3%
- Progettista/i............................................................................................ 35%
- Coordinatore della sicurezza per la fase di progettazione.............................. 5%
- Coordinatore della sicurezza per la fase di esecuzione.................................. 5%
- Direttore dei lavori................................................................................... 15%
- Collaudatore/i........................................................................................... 3%

- Collaboratori art. 1.3, comma 7, lettera a):

- amministrativo............................................................................... 5%
- bandi, gare e contratti.................................................................... 5%
- finanziario e legale s.n.................................................................... 2%
------
......................................................................................................12%

- Collaboratori art. 1.3, comma 7, lettere b) c) e d)...................................... 15%

2) Il Dirigente del Servizio competente ad eseguire l’incarico, nel provvedimento di cui all’art. 1.5, comma 2, indicherà le eventuali suddivisioni delle quote di ripartizione del fondo relative a “Progettisti”, “Collaudatori” e “Collaboratori” fermo restando la misura complessiva indicata al precedente comma 1). In particolare, il Dirigente del Servizio, individuando le particolari figure di “Progettisti”, “Collaudatori” e “Collaboratori” necessarie all’espletamento dell’incarico, indicherà le corrispettive aliquote di ripartizione delle componenti del fondo indicate al precedente comma 1) in misura complessiva per le categorie di soggetti di cui trattasi.

3) Qualora necessità di servizio imponessero l’affidamento di uno o più ruoli ad un medesimo dipendente ovvero l’affidamento a più dipendenti di un medesimo ruolo, fatte salve le incompatibilità di legge, il Dirigente dovrà darne adeguata motivazione.

4) Le aliquote di ripartizione corrispondenti ai singoli ruoli sono cumulabili tra di loro. Nel caso di più dipendenti assegnatari di uno o più ruoli, la ripartizione avverrà in maniera uguale per ciascun dipendente, salvo diverso accordo unanime tra gli stessi, comunicato ufficialmente al Dirigente del Servizio.

Art. 2.2 – Prestazioni parziali

1) Le aliquote del fondo corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno o non necessarie, costituiscono economie.

2) Nella ipotesi di ricorso alla progettazione esterna, al Responsabile unico del procedimento spetta la corresponsione dell’incentivo, le quote del compenso altrimenti spettante al personale degli uffici tecnici costituiranno economie. 

Il fondo di cui all’art. 18 comma 1 della legge 109/94 è attribuito secondo la seguente ripartizione:

- Responsabile unico del procedimento...................................... 20%
- Responsabile dei lavori............................................................ 5%
- Collaboratori art. 1.3, comma 7, lett. a).................................. 10%
- Collaboratore tecnico art. 1.3 comma 7 lett. d).......................... 5%
- Economie............................................................................. 60%


CAPO III – TERMINI, PENALITA’ E SANZIONI

Art. 3.1 – Termini per le prestazioni

1) Il provvedimento con cui viene affidato l’incarico indica i termini entro cui devono essere ultimate le singole prestazioni intermedie e quella finale.

2) Possono essere concesse proroghe per oggettive cause di forza maggiore, non dipendenti né dagli incaricati né dal Servizio, solo qualora il fatto non arrechi danno all’Amministrazione e sia consentito dalle vigenti disposizioni.

 

Art. 3.2 – Ritardato adempimento delle prestazioni

Il Responsabile Unico del Procedimento verifica lo stato di attuazione dell’incarico.
Qualora emerga che l’incarico non possa essere ultimato nei termini previsti, il Responsabile unico riferisce al Dirigente del Servizio che assume i provvedimenti del caso ivi compreso la modifica e/o la revoca dell’incarico.
Qualora, nonostante le azioni intraprese, le prestazioni non siano concluse nei termini previsti, il Dirigente applica le penali individuate negli atti di conferimento dell’incarico, fermo restando l’adozione di ulteriori provvedimenti a tutela dell’Amm.ne Comunale.

Art. 3.3 –Omesso e inesatto adempimento delle prestazioni

In caso di omesso o di inesatto adempimento delle prestazioni, al personale incaricato non viene corrisposta alcuna forma di incentivazione, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di provvedimenti di matura disciplinare e contabile, salvo che il fatto non costituisca reato.

CAPO IV – DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 4.1 – Sottoscrizione degli elaborati

1) Gli elaborati, comunque comportanti una attività di progettazione, sono sottoscritti dal soggetto o dai soggetti che ne assumono la responsabilità professionale, individuati nell’atto di conferimento dell’incarico e devono riportare menzione di tutti i soggetti che vi hanno collaborato.

2) Gli elaborati che non richiedano ai sensi di legge la firma di soggetti abilitati saranno sottoscritti dal Responsabile Unico del Procedimento e riporteranno menzione di tutti i soggetti che vi hanno collaborato.

3) Qualsiasi tipo di elaborato deve riportare, indipendentemente dalle forme di sottoscrizione di cui ai precedenti commi 1 e 2, l’intestazione del Comune di Jesi e del Servizio responsabile.

Art. 4.2 – Utilizzazione degli elaborati

1) Gli elaborati prodotti sono di proprietà dell’Amministrazione Comunale.

2) Gli elaborati predetti possono essere utilizzati a pieno titolo dagli estensori per la compilazione di “curricula” professionali personali.

CAPO V – ALTRI ONERI

Art. 5.1 – Spese

1) Tutte le spese occorrenti per l’espletamento dell’incarico, siano esse relative ai materiali di consumo od ai beni strumentali, sono a carico dell’Amministrazione Comunale.

2) La fornitura dei beni e dei materiali occorrenti per la redazione dei progetti è effettuata con i normali sistemi di approvvigionamento previsti dall’ordinamento interno dell’Amministrazione Comunale.

3) I dirigenti dei Servizi dell’Amministrazione Comunale definiscono periodicamente, con cadenza almeno semestrale, il fabbisogno di beni strumentali e materiali di consumo per lo svolgimento delle attività di progettazione.

4) L’Amministrazione Comunale, attraverso i propri competenti Servizi, sulla base della segnalazione dei fabbisogni di cui al precedente comma 3, adotta procedure idonee e semplificate al fine di consentire lo svolgimento delle attività nel rispetto dei tempi assegnati.

Art. 5.2 – Iscrizione all’Albo professionale e oneri per la copertura assicurativa

E’ a carico dell’Amministrazione Comunale l’onere del premio per contrarre garanzia assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale di cui all’art. 17 comma 3 della legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni.
L’Amministrazione provvede a partire dal 1 gennaio 2000 al rimborso delle spese per l’iscrizione agli albi professionali dei soli progettisti, dietro presentazione nel mese di gennaio dell’anno successivo, al settore personale, di apposita richiesta dell’interessato con allegata copia del versamento. Il rimborso è effettuato nel mese di aprile, con determinazione del responsabile della U.O.P. Personale, adottata entro il mese di febbraio, riducendo del 50% il relativo importo qualora il progettista abbia utilizzato, nell’anno di riferimento, l’iscrizione per l’assunzione di incarichi professionali che presuppongono tale iscrizione, conferiti da soggetti diversi del Comune di Jesi e autorizzati dall’Amministrazione in base alla disciplina in materia.

CAPO VI – NORME FINANZIARIE E FINALI

Art. 6.1 – Accantonamento del fondo

1) Ai sensi dell’art. 16, comma 7 e dell’art. 18, comma 1, della legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni, il fondo di cui all’art. 1.4 comma 1) del presente regolamento è accantonato sullo stanziamento previsto per la realizzazione dei lavori nel bilancio comunale.

2) Analogo accantonamento potrà operarsi per il fondo di cui all’art. 1.4 comma 2) del presente regolamento.

3) Nel caso in cui l’incarico al Servizio Comunale venga conferito da pubblica amministrazione diversa dal Comune di Jesi, il Dirigente del Servizio stesso dovrà darne tempestiva comunicazione al competente Servizio per la istituzione dei necessari capitoli di bilancio. In tal caso, il presente regolamento si applica in quanto compatibile.

4) La liquidazione del fondo ai soggetti interessati è disposta contestualmente al primo trattamento economico mensile utile, successivo alla comunicazione di fine incarico da parte del Dirigente del Servizio esecutore dell’incarico al Dirigente del Servizio Personale.

6.2 – Applicazione del regolamento ai fondi pregressi

1) Dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, il dirigente del Servizio predispone un elenco degli incarichi svolti dopo il 31/12/1998, per i quali non è stato possibile procedere all’applicazione del fondo incentivante a causa della omessa elaborazione ed approvazione del regolamento stesso. Nell’elenco il dirigente individua i soggetti interessati dagli incarichi.

2) Sulla base dell’elenco predetto l’Amministrazione Comunale provvede a istituire apposito capitolo di bilancio.

3) Il Servizio Personale provvede a carico del capitolo di cui al precedente comma 2, a corrispondere al personale interessato le somme spettantigli, con le modalità ed i termini indicati al precedente art. 6.1,comma 4).

Art. 6.3 – Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all’Albo Pretorio.

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