Fasce orarie di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione di carburanti per uso di autotrazione dal 26/03/2006
Dal 26.03.2006 (data di entrata in vigore dell’ora solare nell’anno 2006) nel Comune di Jesi le fasce orarie di apertura e chiusura degli impianti di Distribuzione di carburanti per autotrazione nelle quali vi è l’obbligo di presenza del personale addetto al servizio, sono le seguenti:
1^ FASCIA (fascia b art. 17 R.R.)
dalle ore 7.00 alle ore 12.30 e
dalle ore 15.30 alle ore 19.30;
2^ FASCIA (fascia d art. 17 R.R.)
dalle ore 7.00 alle ore 12.00 e
dalle ore 14.30 alle ore 19.00;
3^ FASCIA (fascia f art. 17 R.R.)
dalle ore 7.30 alle ore 12.30 e
dalle ore 15.00 alle ore 19.30;
4^ FASCIA (fascia g art. 17 R.R.)
dalle ore 7.30 alle ore 14.00 e
dalle ore 16.00 alle ore 19.00;
5^ FASCIA (fascia i art. 17 R.R.)
dalle ore 7.00 alle ore 12.30 e
dalle ore 15.00 alle ore 19.00.
6^ FASCIA (fascia e art. 17 R.R.)
dalle ore 08.00 alle ore 12.30
dalle ore 16.00 alle ore 21.00;
7 ^ FASCIA (fascia h art. 17 R.R.)
dalle ore 06.30 alle ore 12.00
dalle ore 16.00 alle ore 20.00.
I gestori comunicano al Comune la scelta di una delle fasce orarie a mezzo lettera raccomandata A/R almeno 30 giorni prima dell’inizio del periodo prescelto e può essere modificata solo in occasione dell’entrata in vigore dell’ora legale o ritorno dell’ora solare.
Gli impianti che erogano metano, per l’impossibilità di dotarsi di self-service pre-pagamento, sono esonerati dalla chiusura nell’intervallo pomeridiano esclusivamente per la vendita di tali prodotti.
Gli impianti dotati di self-service post-pagamento devono osservare l’orario prescelto.
Il servizio notturno inizia alle ore 22.00 e termina alle ore 7.00 e può essere autorizzato per i soli impianti classificati come “stazioni di servizio” o “stazioni di rifornimento”. I gestori degli impianti suddetti, interessati all’orario notturno, presentano la richiesta al Comune che provvederà annualmente a predisporre l’organizzazione del servizio notturno.
La sospensione dell’attività per ferie deve essere preventivamente autorizzata dal Comune e non può essere superiore a due settimane consecutive per anno solare.
E’ fatto obbligo ai gestori degli impianti di distribuzione di carburanti di esporre un apposito cartello, di dimensioni non inferiori a mt. 1,20 x 0,80, visibile al pubblico e posizionato in prossimità degli accessi, indicante:
- l'orario di apertura e chiusura;
- il giorno in cui si effettua l’apertura domenicale;
- i prezzi dei prodotti, alla pompa, dei carburanti erogati.


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