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Economia e impresa

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Commercio e Impresa

Impianti di distribuzione carburanti per uso di autotrazione: assegnazione turni e calendario turnazioni di apertura festiva 1° quadrimestre anno 2012

Pompa di benzina
Pompa di benzina

Con ordinanza sindacale n. 29 del 28/03/2012 è stata integrata la precedente ordinanza n. 150 del 23/12/2011 relativa all'assegnazione dei turni ed il calendario delle turnazioni di apertura festiva per quanto riguarda il  1° quadrimestre dell'anno 2012.

Assegnazione degli impianti di distribuzione carburanti per uso di autotrazione in esercizio nel territorio del Comune di Jesi ai turni A, B, C e D:




TURNO


INSEGNA IMPIANTO


UBICAZIONE



A


IP

VIA MARCONI 171/A


ESSO

V. LE DELLA VITTORIA 46


IP

V. LE VERDI


TOTALERG

VIA ANCONA 48


AGIP


VIA XX LUGLIO


ESSO

VARIANTE S.S. 76



B


ESSO


VIA ANCONA 3


ESSO

VIA ROMA 210


AGIP

VIA MINONNA 67


AGIP

VIA GALLODORO 79/bis


METANO

VIA MARCONI 166


BEYFIN

VIA ROMA 198 BIS



C


TOTALERG

VIA XXIV MAGGIO 46


ESSO

VIA PASQUINELLI


ENI

VIA GARIBALDI 116


AVIA

V. LE GIOVANNI XXIII


TOTAL

VIA PIANDELMEDICO 99


IP

VIA ANCONA 45



D


CONSORZIO AGRARIO

V. LE TRIESTE 22


ESSO

VIA ANCONA 87


TOTALERG

V. LE DON MINZONI 9/BIS


ENI

VIA ANCONA 68


IP


V.LE DELLA VITTORIA 34


OIL ONE
VIA PARADISO



Per il 1° Quadrimestre dell’anno 2012 le turnazioni di apertura degli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione nelle giornate di domenica, nei giorni festivi e di riposo settimanale (sabato pomeriggio), sono stabilite secondo il seguente calendario:


TURNO
SABATI POMERIGGIO
DOMENICHE E FESTIVI


A


31 DICEMBRE 2011

21 GENNAIO

18 FEBBRAIO

17 MARZO

-

28 APRILE


1 GENNAIO

22 GENNAIO

19 FEBBRAIO

18 MARZO

9 APRILE

29 APRILE



B
-

28 GENNAIO

25 FEBBRAIO

24 MARZO

14 APRILE
-

6 GENNAIO

29 GENNAIO

26 FEBBRAIO

25 MARZO
15 APRILE



C




7 GENNAIO

4 FEBBRAIO

3 MARZO

31 MARZO

21 APRILE


8 GENNAIO

5 FEBBRAIO

4 MARZO

1 APRILE

22 APRILE


D



14 GENNAIO

11 FEBBRAIO

10 MARZO

7 APRILE

-



15 GENNAIO

12 FEBBRAIO

11 MARZO

8 APRILE

25 APRILE



Gli impianti che effettuano il turno domenicale con la presenza del gestore possono sospendere l'attività nel primo giorno feriale successivo. Nessun recupero è dovuto per l'esercizio dell'attività durante la festività infrasettimanale.


Il turno può essere garantito anche mediante l’utilizzo di apparecchiatura self service pre – pagamento. I gestori interessati, devono comunicare in forma scritta al Comune tale scelta entro il 15.01.2012 e, salvo diversa comunicazione del Comune, potranno utilizzare tale modalità a partire dal 1° turno previsto per il mese di Febbraio 2012;


Ai sensi dell’art. 16, comma 1, del R.R. 2/2011, gli impianti di erogazione di metano o di GPL, anche se inseriti in un complesso più vasto di distribuzione comprendente altri carburanti, ai fine di assicurare agli utenti la possibilità di rifornimento, sono esentati dall'osservanza degli orari e dei turni di cui agli artt. 14 e 15 del regolamento stesso. Il gestore degli impianti di distribuzione di metano o di GPL, che, esclusivamente per i succitati prodotti, vorrà avvalersi di tali facoltà, dovrà darne comunicazione in forma scritta al Comune, entro il 15 gennaio 2012.


La presente ordinanza entrerà in vigore a partire dal 01.01.2012 ed ha validità fino al 30.04.2012.


Qualora in corso d'anno il titolare dell'autorizzazione comunichi la sospensione temporanea dell'attività di un determinato impianto, l'assegnazione degli impianti al turno, è da intendersi aggiornata, per lo stesso periodo, o comunque fino al giorno antecedente l'eventuale data di riattivazione anticipata dell'impianto in questione, con l'aggiornamento delle pagine web del sito Internet del Comune.


Ai vigili urbani, agli ufficiali e agli agenti della forza pubblica è demandato il compito di far rispettare la presente ordinanza.

L’inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza e della normativa vigente in materia, sarà punita a norma di legge. La violazione delle disposizioni della presente ordinanza non sanzionata da leggi o regolamenti è soggetta alle sanzioni amministrative previste all’art. 7 bis del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.

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