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CCNL
DI CATEGORIA PER I LAVORATORI TEMPORANEI
PREMESSA GENERALE
1. Il contratto collettivo nazionale di
lavoro per i lavoratori temporanei trova la sua definizione a partire
dal Protocollo 23 luglio 1993 e dalla legge n. 196 del 24 giugno 1997
all'art. 11 ed è finalizzato a relazioni sindacali partecipative
e ad una regolazione dell'assetto della contrattazione collettiva,
tale da consentire ai lavoratori e alle imprese di utilizzare una
situazione normativa che tenga conto delle specificità del
comparto delle imprese di fornitura di lavoro temporaneo.
2. Le Parti nell'ambito della reciproca autonomia e
della titolarità dei soggetti rappresentati, hanno individuato
e regolamentato nel presente contratto nazionale anche gli istituti
che la stessa legge demanda alla contrattazione collettiva delle imprese
fornitrici di lavoro temporaneo.
3. Le Parti, sottolineano la peculiarità del
lavoro temporaneo rispetto ad altre tipologie di rapporto, nello spirito
e con le finalità di cui agli artt. da 1 a 11 della legge 24
giugno 1997, n. 196.
4. CONFINTERIM, AILT e ALAI-CISL, CPO-UIL, NIDIL-CGIL,
si impegnano reciprocamente, a nome proprio e dei relativi aderenti,
al rispetto del sistema di regole sottoscritto dalla Parti stesse
per lo svolgimento ed il mantenimento di un più avanzato sistema
di relazioni sindacali attuato anche attraverso la raccolta e lo studio
di dati ed azioni utili per lo sviluppo del settore.
5. Le Parti convengono di elaborare interventi anche
congiunti nei confronti degli Organi governativi interessati, al fine
di realizzare un quadro di riferimento economico ed istituzionale
funzionale allo sviluppo del lavoro temporaneo e porre in essere normative
coerenti con quanto sopra esposto.
6. A tal fine le parti stipulanti si impegnano ad intervenire
per la completa osservanza da parte dei propri associati, e a non
promuovere azioni intese a modificare quanto forma oggetto del presente
c.c.n.l., nei termini e nelle modalità previste dal Protocollo
del luglio 1993; Protocollo a cui CONFINTERIM ha aderito con la sottoscrizione
del ccnl 28 maggio 1998.
7. Al fine di risolvere eventuali controversie interpretative
ed applicative del presente c.c.n.l. e nelle more dell'attivazione
della Commissione paritetica nazionale di cui agli artt. 2-5, su richiesta
anche di una delle Parti e nel rispetto delle procedure, si ricorrerà
ad un confronto tra le Organizzazioni firmatarie del presente contratto,
a livello nazionale, da esaurirsi entro 15 giorni dalla data di richiesta.
Sfera di
applicazione del contratto
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro
disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale,
i rapporti di lavoro intercorrenti tra tutte le Imprese di fornitura
di lavoro temporaneo ed il relativo personale temporaneo assunto sia
a tempo indeterminato che a tempo determinato ai sensi della legge
n. 196/1997.
Le disposizioni del presente contratto sono correlate
ed inscindibili fra loro e non ne è ammessa la parziale applicazione.
SISTEMI DI RELAZIONI SINDACALI
Art. 1
Diritti di informazione
1. Le Parti effettuano un esame congiunto
del quadro economico e normativo del settore, delle sue dinamiche
strutturali e delle prospettive di sviluppo di norma entro il primo
semestre di ogni anno, o comunque su richiesta di una delle parti
stipulanti.
2. Nel corso dell'incontro saranno oggetto di informazioni
e di esame congiunto:
a) lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa
dell'occupazione sull'intero settore, disaggregato per età,
genere, area geografica, settori di utilizzo, dimensione aziendale,
area professionale, durata media della missione e relative casistiche,
tipologie di rapporto (ad es. part-time). Le modalità, gli
ulteriori dati e disaggregazioni, saranno definiti dall'Osservatorio
di cui agli artt.2 e 3;
b) la formazione e riqualificazione professionale;
c) le necessità dei comparti e settori nonché
le prevedibili evoluzioni degli stessi e i modelli organizzativi idonei
alla impresa di fornitura.
3. Le società di fornitura si impegnano a dare
informazione, alle OO.SS. firmatarie del contratto, della stipulazione
di contratti di fornitura di consistenza numerica pari o superiore
a 30 lavoratori.
4. La predetta informazione verrà fornita entro
quindici giorni dalla stipulazione del contratto di fornitura.
Art. 2
Ambito nazionale
1. Le Parti, per la realizzazione degli
obiettivi previsti nella Premessa, concordano sull'opportunità
di istituire:
1) l'Osservatorio nazionale;
2) la Commissione paritetica nazionale.
2. L'Osservatorio nazionale, la Commissione paritetica
nazionale sono composti ciascuno da sei membri, dei quali tre designati
dalle associazioni datoriali e tre designati dalle organizzazioni
sindacali. Per ogni membro effettivo può essere nominato un
supplente.
3. Gli organismi previsti ai successivi articoli 3,
5 e 6, hanno sede presso EBITEMP che ne curerà la segreteria
tecnica e ne sosterrà i relativi costi di gestione, compresi
i rimborsi delle spese sostenute dai componenti dei predetti organismi
e, ove previsto, i compensi spettanti agli stessi.
Art. 3
Osservatorio nazionale
1. L'Osservatorio nazionale costituisce
lo strumento per lo studio delle iniziative adottate dalle Parti in
materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione
professionale.
2. A tal fine l'Osservatorio attua ogni utile iniziativa,
e in particolare:
a) programma ed organizza relazioni sul quadro economico
e produttivo del comparto e le relative prospettive di sviluppo, sullo
stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini
e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni anche al fine di fornire
alle Parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli
incontri di cui all'art. 1;
b) elabora analisi ed individua esigenze, anche provenienti
da sedi territoriali e aziendali di cui al successivo articolo 4),
in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in
relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in
collaborazione con le regioni e gli altri enti competenti, finalizzate
anche a creare le condizioni più opportune per una loro pratica
realizzazione;
c) cura la raccolta dei dati di cui all’art. 1, lett.
a), mediante la stipula di convenzioni con gli enti destinatari per
legge delle comunicazioni a carico delle imprese fornitrici (Centri
per l’impiego, Inail, Ministero del Lavoro ecc.);
d) elabora i predetti dati, anche in forma disaggregata
per territorio (Regione e/o Provincia) e realizza semestralmente schede
analitiche di settore utilizzate per la diffusione delle informazioni
di cui agli artt. 1, lett. a), 4 e 8, comma 7.
Art. 4
Ambito territoriale e/o aziendale
1. Le informazioni di cui all’art. 1,
lett. a), contenute nelle schede analitiche di settore elaborate semestralmente
dall’Osservatorio Nazionale, sono fornite anche agli organismi territoriali
delle parti stipulanti.
2. Nel caso di richieste di informazioni aziendali,
le Imprese possono demandare all'Associazione datoriale le attività
di cui al presente articolo.
Art. 5
Commissione Paritetica Nazionale
1. Le Parti concordano di costituire, all’atto della
stipula del rinnovo del ccnl, la Commissione paritetica nazionale,
che avrà la funzione di:
- organo preposto a garantire il rispetto delle intese
intercorse;
- istruire ed eventualmente proporre alle Organizzazioni
stipulanti, l'aggiornamento del contratto;
- esaminare, con le modalità e le procedure
previste in sede di costituzione, le controversie di interpretazione
e di applicazione di interi istituti o di singole clausole contrattuali,
ivi comprese quelle relative al rispetto delle modalità, delle
procedure e dei temi previsti dal contratto;
- istituire un comitato paritetico "Pari opportunità"
con compiti di:
a. esame degli andamenti del mercato del lavoro in
relazione alla occupazione femminile;
b. esame delle problematiche connesse all'accesso del
personale femminile ad attività formative e/o lavori non tradizionalmente
femminili;
c. studio di interventi idonei a facilitare l’inserimento
delle lavoratrici;
d. promozioni di azioni positive ex lege 125/91.
2. La Commissione Paritetica Nazionale è composta
da sei componenti di cui tre designati dalle organizzazioni sindacali
e tre designati dalle associazioni datoriali.
3. Le parti concordano di istituire Commissioni regionali
di conciliazione che svolgano il compito di esperire il tentativo
obbligatorio di conciliazione relativo alle controversie di lavoro,
secondo le procedure stabilite nel successivo art. 6.
4. Le parti concordano di istituire, entro trenta giorni
dalla stipula del rinnovo del ccnl, Commissioni paritetiche nelle
seguenti regioni: Lazio, Lombardia, Campania, Emilia Romagna, Piemonte
e Veneto;
5. Le Commissioni paritetiche regionali, utilizzano,
all’occorrenza, per le riunioni una sede messa a disposizione da EBITEMP,
ovvero altra sede concordata fra le stesse parti.
6. Le parti concordano che, a distanza di un anno dall’istituzione
delle Commissione paritetiche regionali, effettueranno una verifica
dell’andamento dell’attività svolta dalle Commissioni e, all’occorrenza,
valuteranno l’istituzione di ulteriori commissioni paritetiche a livello
regionale.
COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Art. 6
Procedure per la conciliazione e l’arbitrato volontario
A) Conciliazione
1. Per le controversie individuali, singole o plurime,
relative all'applicazione del presente contratto, di altri contratti
e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro con imprese fornitrici
di lavoro temporaneo, è prescritto il tentativo obbligatorio
di conciliazione in sede sindacale, a prescindere dal requisito numerico,
secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo,
da esperirsi presso le Commissioni paritetiche regionali con l'assistenza:
a) per i datori di lavoro, di un rappresentante delle
associazioni datoriali Confinterim e Ailt alla quale l’impresa fornitrice
è associata o abbia conferito mandato;
b) per i lavoratori, da un rappresentante dell'Organizzazione
sindacale della CGIL - Nidil, Alai - CISL, Cpo - UIL, cui il lavoratore
sia iscritto o abbia conferito mandato.
2. La Parte interessata alla definizione della controversia
è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite
l'Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta o abbia conferito
mandato.
3. L'Organizzazione sindacale che rappresenta la Parte
interessata deve a sua volta denunciare la controversia all'Organizzazione
contrapposta per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
4. Nel caso in cui il tentativo di conciliazione sia
promosso da un datore di lavoro, l'Associazione imprenditoriale ne
dà comunicazione per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno,
al lavoratore, invitandolo a designare entro otto giorni l'Organizzazione
sindacale dei lavoratori che dovrà assisterlo.
5. Ricevuta la segnalazione, l'Associazione imprenditoriale
provvede, entro 10 giorni, alla convocazione delle Parti e delle Organizzazioni
sindacali, fissando il giorno e l'ora in cui sarà esperito
il tentativo di conciliazione, che dovrà esaurirsi entro 60
giorni.
6. I verbali di conciliazione o di mancato accordo,
redatti in sei copie, devono essere sottoscritti dalle parti interessate
e dai rappresentanti delle rispettive Organizzazioni.
7. Se la conciliazione non riesce, si forma un processo
verbale con l’indicazione delle ragioni del mancato accordo; in esso
le parti possono indicare la soluzione anche parziale sulla quale
concordano, precisando, quando è possibile, l’ammontare del
credito che spetta al lavoratore. In quest’ultimo caso il processo
verbale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni
di cui all’art. 411, c.p.c.
8. Due copie del verbale sono inviate dalla Associazione
imprenditoriale alla Direzione provinciale del lavoro competente per
territorio, per gli effetti dell'art. 411, 3° comma, e art. 412,
c.p.c. e art. 2113, c.c. come modificati dalla legge 11 agosto 1973,
n. 533, e di ogni altra norma relativa alla conciliazione delle vertenze
di lavoro.
B) Arbitrato
9. Se il tentativo di conciliazione non riesce o comunque
è decorso il termine previsto nel primo comma dell'articolo
410-bis c.p.c. e successive modificazioni e integrazioni, le parti
possono concordare di deferire la risoluzione della controversia ad
un collegio arbitrale per il tramite dell'associazione datoriale o
dell’organizzazione sindacale alla quale aderiscono o abbiano conferito
mandato.
10. Il collegio arbitrale esprime il proprio lodo secondo
le norme di legge e i CCNL vigenti.
11. L’associazione datoriale o l’organizzazione sindacale
che rappresenta il lavoratore o il datore di lavoro deve dare comunicazione
alla controparte interessata della richiesta di deferimento della
controversia ad un collegio arbitrale, con raccomandata con ricevuta
di ritorno che deve contenere l’indicazione dell’arbitro nominato
dalla parte stessa.
12. Entro otto giorni dalla ricezione della richiesta
la parte interessata deve:
- comunicare l’accettazione del deferimento della controversia
al collegio arbitrale ovvero che intende declinare la richiesta;
- nominare l’associazione datoriale o l’organizzazione
sindacale che la rappresenta;
- nominare il proprio arbitro.
13. Ove non intervenga risposta, nei termini e nei
modi sopra riportati, la richiesta si intende declinata.
14. Il collegio arbitrale è composto da tre
membri, di cui uno nominato dal lavoratore, uno nominato dal datore
di lavoro e un terzo, che assume le funzioni di Presidente del collegio
arbitrale, nominato congiuntamente da entrambe le parti.
15. In caso di dissenso sulla nomina del Presidente,
questo è nominato dal Presidente del Tribunale del capoluogo
di regione competente per territorio.
16. In caso di indisponibilità di uno degli
arbitri la parte interessata procede tempestivamente alla nomina di
altro arbitro.
17. Il Presidente del collegio dispone l’audizione
delle parti interessate, l’ammissione di eventuali ulteriori mezzi
istruttori (a titolo esemplificativo: testimonianze, documenti ecc.)
e il deposito di eventuali scritti difensivi.
18. Il collegio arbitrale esprime un lodo definitivo
entro sessanta giorni dalla sua costituzione dandone comunicazione
alle parti interessate.
19. Eccezionalmente tale termine può essere
prorogato di ulteriori trenta giorni per l’espletamento di attività
istruttoria.
20. Il lodo viene pronunciato sulla base delle valutazioni
espresse dalla maggioranza dei componenti. In caso di parità
di voti prevale il voto del Presidente il quale, in ogni caso, non
si può esimere dall’esprimere una valutazione.
21. Gli arbitri e il Presidente hanno diritto ad un
compenso. I compensi degli arbitri e del Presidente sono a carico
di EBITEMP.
22. Per le eventuali restanti spese delle procedure
arbitrali si applicano gli art. 91, primo co., e 92 cpc.
23. Nel caso in cui il collegio non esprima un lodo
nei termini più sopra indicati ciascuna delle parti ha la facoltà
di adire l’autorità giudiziaria ordinaria.
24. Il lodo arbitrale emesso dal collegio è
impugnabile per violazione di disposizioni inderogabili di legge e
per difetto assoluto di motivazione, con ricorso depositato entro
il termine di trenta giorni dalla notificazione del lodo da parte
degli arbitri davanti alla Corte d’Appello nella cui circoscrizione
è la sede dell’arbitrato, in funzione di giudice del lavoro.
25. Trascorso tale termine o se le parti hanno comunque
dichiarato per iscritto di accettare la decisione arbitrale il lodo
è depositato presso la direzione provinciale del lavoro a cura
di una delle parti.
Art. 7
Ente Bilaterale
1. L’Ente nazionale bilaterale paritetico, denominato
E.BI.TEMP., opera nel comparto delle imprese di fornitura, relativamente
ai propri dipendenti temporanei, in un quadro di relazioni sindacali
coerenti con gli obiettivi di sviluppo e di qualificazione produttiva
ed occupazionale del settore.
2. Le Parti concordano che:
- il livello costitutivo nell’arco della vigenza contrattuale,
potrà interessare anche il livello regionale con l’apertura
di eventuali sportelli - sentite le Parti nazionali firmatarie del
presente contratto - non appena realizzatesi le condizioni strutturali
necessarie in relazione all’avvio della erogazione delle prestazioni;
- le prestazioni generali riguardano:
a) la funzione di service degli istituti paritetici
(osservatorio, comitati e commissioni) e delle commissioni territoriali
di conciliazione ed arbitrato, sostenendone i relativi costi;
b) la corresponsione di una indennità economica,
limitata nel tempo, che intervenga in caso di invalidità da
infortunio che prosegua oltre la cessazione della missione e in caso
di altri eventi, così come previsto dall’all. n.1;
c) la garanzia per l’accesso al credito dei lavoratori
temporanei attraverso la costituzione di un fondo, nei limiti e secondo
le modalità indicate nell’allegato protocollo n.2;
d) iniziative di comunicazione sul lavoro temporaneo,
sul suo ruolo e funzione nel mercato del lavoro e sulle opportunità
offerte ai lavoratori temporanei, con le risorse indicate nell’allegato
protocollo n.3;
e) realizzazione di uno studio di fattibilità
per verificare la possibile attuazione di forme di previdenza integrativa
per i lavoratori temporanei;
f) la riscossione delle quote una tantum per la stesura
e divulgazione del CCNL;
g) la gestione della mutualizzazione dei permessi dei
delegati e dei dirigenti sindacali dei lavoratori temporanei;
h) eventuali altre prestazioni definite dalla contrattazione
collettiva nazionale di lavoro del settore.
- EBITEMP è gestito secondo quanto previsto
dall’atto costitutivo, dallo statuto e dal regolamento. Il finanziamento
dell'Ente bilaterale avviene attraverso una quota a carico delle Imprese
di fornitura di lavoro temporaneo, con le finalità, le modalità
e l'ammontare evidenziati nell'allegato Protocollo n.4.
Art. 7 bis
Diritto allo studio
1. Ai lavoratori temporanei sono applicabili le norme
dei CCNL di categoria delle imprese utilizzatrici riguardanti il diritto
allo studio.
Art. 7 ter
Formazione
1. I lavoratori temporanei, secondo le modalità
stabilite da FORMATEMP, possono accedere alla formazione.
2. Le Imprese fornitrici pubblicizzano tra i lavoratori
temporanei e i candidati alle missioni di lavoro temporaneo le offerte
formative, nell’ambito della provincia, mettendo a disposizione il
catalogo previsto dal vademecum di FORMATEMP.
3. Le tipologie formative, secondo quanto previsto
dal protocollo allegato n.5, sono le seguenti:
formazione di base;
formazione on the job;
formazione professionale;
formazione continua.
4. Qualora la formazione sia realizzata in costanza
di missione, l’orario complessivo di impegno del lavoratore temporaneo,
comprensivo di missione e frequenza del corso, non può eccedere
i seguenti limiti:
48 ore settimanali;
9 ore giornaliere.
In ogni caso non può essere superato il limite
dell’orario normale contrattuale, qualora sia inferiore a 40 ore settimanali,
per più di 8 ore settimanali.
5. Le parti firmatarie, le Imprese fornitrici e il
sistema di rappresentanza unitario dei lavoratori temporanei possono
confrontarsi in sede territoriale allo scopo di comprendere le esigenze
e i fabbisogni formativi, utilizzando i dati forniti dall’Osservatorio
nazionale, nonché quelli offerti da istituzioni regionali e
locali.
6. I progetti formativi concordati tra le parti a livello
territoriale, sono classificati come previsto dal regolamento di FORMATEMP
quali progetti di particolare rilevanza.
7. I lavoratori che partecipano a corsi di formazione
autorizzati da FORMATEMP possono beneficiare, per i relativi periodi,
secondo quanto previsto dall’allegato protocollo n.6, di misure di
carattere previdenziale a carico di FORMATEMP, a condizione che abbiano
svolto complessivamente almeno sei mesi di missione nell’arco di due
anni.
DIRITTI SINDACALI
Art. 8
Sistema di rappresentanza unitario specifico per
i lavoratori temporanei
1. Al fine di promuovere le azioni di tutela e sviluppo
del lavoro temporaneo, viene istituito un sistema di rappresentanza
unitaria specifico per i lavoratori temporanei delle Imprese di fornitura,
in coerenza con gli obiettivi contenuti nella premessa del presente
CCNL. Tale sistema si articola su 2 figure:
Delegati territoriali, nominati dalle singole organizzazioni sindacali
firmatarie del presente CCNL;
Rappresentanti aziendali, eletti direttamente dai
lavoratori temporanei operanti in una impresa utilizzatrice.
2. Il delegato sindacale viene nominato dalle singole
OO. SS. firmatarie del presente CCNL temporanei a livello regionale
o provinciale. Ha compito di intervenire nei confronti delle Imprese
di fornitura per l'applicazione dei contratti e delle norme in materia
di lavoro e per l’applicazione dei diritti sindacali in generale,
nell'ambito di un territorio provinciale, interprovinciale o regionale
definito.
3. L'O.S. territoriale segnala per iscritto alle Associazioni
Datoriali firmatarie del presente CCNL il nominativo del delegato
territoriale e la sua area di competenza.
4. Nelle aziende utilizzatrici che impiegano più
di 30 prestatori di lavoro temporaneo contemporaneamente per più
di 3 mesi, anche di imprese fornitrici diverse, le OO. SS. firmatarie
possono organizzare elezioni ogni due anni di rappresentanti dei lavoratori
temporanei nella misura di 1 delegato per ogni 30 prestatori di lavoro
temporaneo. A tal fine, le Imprese fornitrici forniscono alle organizzazioni
sindacali firmatarie del presente CCNL informazioni di ordine provinciale
sul numero delle Aziende utilizzatrici in cui si è verificata
la situazione di presenza contemporanea di più di 30 lavoratori
temporanei per più di 3 mesi.
5. Le OO. SS. comunicano per iscritto i nominativi
dei rappresentanti eletti alle Imprese fornitrici interessate, all'Impresa
utilizzatrice e alle associazioni datoriali firmatarie. Il rappresentante
eletto resta in carica per tutta la durata della missione e le sue
eventuali proroghe; alla scadenza può essere sostituito dal
primo dei non eletti. Il rappresentante aziendale ha compiti di intervento
nei confronti delle imprese fornitrici operanti nella specifica Impresa
utilizzatrice e si coordina con i delegati sindacali territoriali
operanti nel suo territorio.
6. Al fine del sostegno del sistema di rappresentanza
sindacale unitaria, di cui al precedente comma 1, viene messo a disposizione
un monte ore annuo pari a un’ora per ogni 1700 ore lavorate dai dipendenti
temporanei, arrotondando all'unità superiore le frazioni pari
o superiori al 50%. A soli fini di calcolo e di semplificazione contabile,
si conviene che il valore di tale ora è definito in 7,75 Euro.
Le risorse così determinate assorbono integralmente quanto
discende dalle norme di legge.
7. Il sistema di rappresentanza unitaria specifica
di cui al comma 1 beneficia, al fine dell’utilizzo del monte ore,
delle risorse risultanti dall'applicazione del criterio esposto al
punto precedente relativamente ai dipendenti temporanei dalle imprese
di fornitura.
8. Le rilevazioni hanno cadenza semestrale e precisamente
entro gennaio e luglio di ogni anno e riguardano rispettivamente i
semestri che terminano il 31 dicembre dell'anno precedente ed il 30
giugno dell'anno in corso.
9. Con le cadenze di cui al 2° periodo del comma
5, le Imprese fornitrici comunicano ad EBITEMP il numero totale delle
ore lavorate ed il corrispondente importo, anche a livello provinciale
e regionale e provvedono inoltre al versamento di tale importo in
apposito conto corrente bancario presso l’ente stesso.
10. L'ente registra la provenienza delle risorse ed
eroga entro il mese successivo alla data di ricevimento, i contributi
ai soggetti di cui al comma 2, secondo modalità indicate dalle
OO.SS. stipulanti il presente c.c.n.l.
11. La rappresentanza di cui al comma 1 è titolare
dei diritti e delle prerogative previste dalla legge e dal presente
contratto.
12. Eventuali controversie che dovessero sorgere circa
le condizioni di lavoro presso l'impresa utilizzatrice sono affrontate
dalla rappresentanza di cui al comma 1 nelle sedi bilaterali di conciliazione
di cui all'art. 6 del presente c.c.n.l.
13. Eventuali controversie che dovessero sorgere in
merito all'applicazione della presente normativa sono sottoposte alla
Commissione paritetica di cui all'art. 5.
14. Le Parti convengono sull'opportunità di
verificare, in apposito incontro da effettuarsi entro il 31 dicembre
2003, le problematiche conseguenti alla prima applicazione del presente
articolo, con particolare riguardo alle ricadute sulla distribuzione
territoriale ed aziendale, dei delegati sindacali territoriali nominati
e dei rappresentanti aziendali eletti ed agli aspetti organizzativi
connessi con l'agibilità.
15. I rappresentanti aziendali eletti possono fruire,
per l’esercizio del proprio mandato, di un monte ore di permessi retribuiti
pari ad un massimo di 10 ore mensili - non cumulabili con le ore di
permesso maturate nei mesi successivi - oltre alle ore di permesso
per le trattative sindacali. Il delegato che svolge il proprio mandato
sindacale durante la missione, informa preventivamente l'impresa fornitrice
allo scopo di permettere le sostituzioni al fine di non pregiudicare
il contratto di fornitura. Salvo casi di urgenza, l'informazione all'Impresa
fornitrice deve avvenire tre giorni prima della data di inizio della
fruizione dei permessi.
16. Le elezioni avvengono secondo criteri e modalità
individuate nell’allegato protocollo n.7.
17. La rappresentanza unitaria di cui al comma 1, fruisce
dei permessi sindacali retribuiti nei limiti della copertura assicurata
dall’accantonamento nel fondo costituito presso EBITEMP.
18. L’Ente bilaterale, nei limiti della capienza del
fondo, restituisce alla società di fornitura l’effettivo costo
sostenuto per le ore di permesso fruite dai delegati sindacali.
Art. 9
Dirigenti sindacali
1. I componenti dei Consigli o Comitati direttivi nazionali,
regionali o territoriali delle OO.SS. stipulanti, hanno diritto a
permessi o congedi retribuiti per partecipare alle riunioni.
2. Per tali dirigenti, scelti all'interno dei lavoratori
temporanei che abbiano un periodo di anzianità nel settore
di almeno 6 mesi, ciascuna impresa di fornitura di lavoro temporaneo
garantisce un monte complessivo di 48 ore di permessi su base annua.
3. Per i dirigenti di cui al comma 2 valgono le condizioni
operative previste al comma 15, secondo comma, del precedente art.
8.
4. Il corrispettivo economico dei permessi, dello stesso
ammontare di cui all'art. 8, comma 6, è versato dalle imprese
interessate all'ente di cui all'art. 7 su apposito conto dirigenti
sindacali costituito presso EBITEMP.
5. L'ente eroga i contributi ai soggetti interessati
secondo modalità definite dalle OO.SS. stipulanti il presente
c.c.n.l.
Art. 10
Assemblea
1. I lavoratori temporanei hanno diritto a riunirsi,
durante l'orario di lavoro, per la trattazione di problemi di ordine
sindacale dentro le sedi delle Imprese fornitrici o presso locali,
idonei sia sul piano logistico sia per la distanza dal luogo di lavoro,
messi a loro disposizione a tale scopo. Le società di fornitura
si impegnano a formulare preventivamente una richiesta all’utilizzatrice
di mettere a disposizione locali aziendali per lo svolgimento della
riunione dei lavoratori temporanei.
2. Dette riunioni sono convocate dalle OO.SS. stipulanti
il presente c.c.n.l.
3. Le riunioni presso le imprese fornitrici sono comunicate,
per iscritto, alla direzione aziendale con un preavviso di 5 giorni
lavorativi, indicando l'ordine del giorno e i nominativi dei dirigenti
sindacali partecipanti.
4. In attuazione di quanto disposto dall'art. 7, comma
3, della legge n. 196/1997, i lavoratori hanno diritto di partecipare
alle assemblee del personale delle imprese utilizzatrici.
5. Per la partecipazione alle assemblee sindacali retribuite
indicate ai precedenti commi 1 e 4, i lavoratori temporanei hanno
diritto, annualmente, ad appositi permessi retribuiti in misura proporzionale
alle ore di missione cumulativamente prestate nel periodo, presso
la stessa Impresa fornitrice.
6. Le ore di permesso retribuito per partecipare alle
assemblee sono determinate, per ogni lavoratore, mensilmente - cumulandole
nell'anno solare - secondo la seguente formula con arrotondamento
all'unità superiore:
ore lavorate/1700 * 10
ferma restando una spettanza minima di 2 ore/anno indipendentemente
dal numero di ore lavorate.
7. I lavoratori temporanei hanno inoltre diritto di
indire riunioni, per il tramite della rappresentanza di cui all'art.
8, comma 1, o delle OO.SS. firmatarie del presente contratto, fuori
dell'orario di lavoro, in locali messi a disposizione dall'Impresa
fornitrice, per la discussione di argomenti di interesse sindacale
e del lavoro, con la partecipazione di Dirigenti sindacali esterni.
Art. 11
Bacheche
1. Le imprese fornitrici mettono a disposizione delle
rappresentanze di cui all’art. 8, comma 1 e delle OO.SS. firmatarie,
bacheche per l'informazione di tipo sindacale, in ogni sede e filiale,
in luogo facilmente accessibile.
Art. 12
Contributi sindacali
1. L'impresa provvede alla trattenuta del contributo
associativo sindacale ai dipendenti che ne facciano richiesta mediante
una lettera di delega sottoscritta, indicante l'Organizzazione sindacale
beneficiaria e l'ammontare del contributo pari all'ammontare dell'1%
sulla retribuzione netta comunque percepita.
2. Le Imprese fornitrici si impegnano ad inserire il
modello di delega sindacale nella prima busta paga del lavoratore
temporaneo.
3. Il modello di delega standard predisposto a cura
delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL è allegato al contratto
stesso.
4. Le società di fornitura attivano le sole
deleghe intestate alle OO.SS. firmatarie del presente contratto, di
cui si allega il modello (all. n.8).
5. Le società di fornitura provvedono a versare
le quote sindacali sui conti correnti indicati tempestivamente dalle
OO.SS alle associazioni datoriali.
6. Ciascuna delle tre organizzazioni sindacali firmatarie
del presente contratto si obbliga ad indicare un conto corrente preferibilmente
su base regionale o provinciale.
7. Le società di fornitura si impegnano ad inviare
trimestralmente alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente
contratto l’elenco dei lavoratori a cui è stata operata la
trattenuta della quota sindacale.
Art. 13
Costo Contrattuale
1. Al fine di concorrere alle spese della stesura e
divulgazione dei risultati del presente contratto, è previsto
per lavoratori temporanei il pagamento di un importo una tantum, da
riscuotersi da parte delle imprese fornitrici e da versare in un conto
specifico presso EBITEMP, secondo le modalità previste nell’allegato
protocollo n.9.
2. Il predetto importo può essere trattenuto
dalle società di fornitura sulla prima retribuzione corrisposta
al lavoratore temporaneo.
Art. 14
Igiene e Sicurezza del lavoro
1. Si intendono integralmente richiamate le disposizione
del D.Lgs. n. 626 del 19 settembre 1994 e successive modificazioni.
2. Restano ferme le disposizioni previste all’art.
3 comma 5 della Legge 196/97 circa gli obblighi di informazione generale
nonché di formazione ed addestramento all’uso delle attrezzature.
3. In conformità a quanto previsto dall’art.21
del D.Lgs.626/94 i prestatori di lavoro temporaneo sono informati,
mediante il contratto di prestazioni circa il referente della impresa
utilizzatrice, incaricato di fornire loro le informazioni sui rischi
per la sicurezza e la salute connessi alle attività, alla mansione
e ai luoghi di lavoro, nonché sulla formazione e sull’addestramento
all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività.
Il referente dell’impresa utilizzatrice comunica al lavoratore temporaneo,
ove possibile, anche il nominativo del medico competente.
4. Inoltre, mediante il contratto di prestazione i
lavoratori temporanei ricevono informazioni sui rischi per la sicurezza
e la salute connessi alle attività produttive in generale.
Nel caso in cui il contratto di fornitura preveda che gli obblighi
di cui all’art. 3, co. 5, l. n. 196/97, siano adempiuti dall’impresa
utilizzatrice, il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo ne
contiene la relativa indicazione.
5. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, le imprese
fornitrici consegnano al lavoratore temporaneo una nota informativa
che riporti un riepilogo degli obblighi previsti dalla legge in materia
(v., a titolo esemplificativo, il fac-simile di modello riportato
in allegato 10).
6. Nel caso in cui i lavoratori vengano adibiti a mansioni
che richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi
specifici, l’impresa utilizzatrice ne dà informazione ai lavoratori
stessi ai fini dell’applicazione degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 626.
7. Quanto sopra in applicazione dell’art. 6, comma
1, della legge 196/97.
8. La sorveglianza sanitaria obbligatoria, ove richiesta,
resta a carico dell’impresa utilizzatrice.
9. Al fine della tutela della salute, al lavoratore
temporaneo, ai sensi dell’art. 17, co. 1, lett. f), del d.lgs. n.
626/94 e successive modifiche e integrazioni, è fornita copia
cartella sanitaria e di rischio di cui all’art. 4, co.8, del citato
decreto. La documentazione di cui al comma precedente segue il lavoratore
temporaneo in missioni successive anche alle dipendenze di più
imprese di fornitura.
10. Ai fini dell’applicazione di quanto previsto dagli
artt. 18 e 19 del D.Lgs. n. 626/94 il prestatore di lavoro temporaneo
viene computato nell’organico dell’impresa utilizzatrice come previsto
dall’art. 6, comma 5, della legge 196/97.
11. Viene costituita all’atto della firma del rinnovo
del presente CCNL la Commissione paritetica nazionale per l’igiene
e sicurezza del lavoro composta da sei membri.
13. Ai lavori della Commissione possono essere associati
esperti in relazione agli argomenti da esaminare.
14. Su base regionale potrà avviarsi un confronto
tra le parti firmatarie del presente CCNL onde verificare l’applicazione
di quanto previsto in materia di formazione, informazione e prevenzione
antinfortunistica a carico delle imprese fornitrici.
15. Nell’arco della vigenza contrattuale le parti verificheranno
l’opportunità di articolare la Commissione ai livelli regionali.
16. I compiti della Commissione sono:
individuare gli ambiti per la costituzione di eventuali Commissioni
Paritetiche territoriali , ai sensi del D.Lgs. 626 , e coordinarne
le attività;
formulare proposte di modelli di formazione in materia
di sicurezza per i lavoratori temporanei, sia di base, sia generali,
da effettuare da parte delle imprese fornitrici, sia specifici da
realizzare, qualora se ne riscontrassero le condizioni, anche presso
le imprese utilizzatrici;
elaborare materiali informativi e formativi adatti
per il lavoro temporaneo;
l’elaborazione di una proposta da formulare
agli Enti istituzionali avente per oggetto l’adeguamento delle procedure
e degli adempimenti connessi al D. Lgs. 626 alle specificità
del settore, anche in relazione a quanto previsto per la documentazione
sanitaria di cui al precedente comma 9.
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Premessa
La classificazione unica del personale temporaneo per
poter essere armonizzata a quella prevista dai vari C.C.N.L. adottati
dalle Imprese Utilizzatrici, di cui alla legge 196/97, è stata
raggruppata in 3 grandi aree di aggregazione in relazione ai diversi
contenuti professionali posseduti e tenuto conto di quanto previsto
dalla stessa legge in materia di lavoratori ad esiguo contenuto professionale.
Anche in relazione a quanto stabilito dalla legge n.
190/1985, la distinzione tra quadri, personale con mansioni impiegatizie
e personale con mansioni non impiegatizie, viene mantenuta agli effetti
di tutte le norme (legislative, regolamentari, contrattuali, sindacali,
ecc.) che prevedono un trattamento differenziato o che comunque fanno
riferimento a tali qualifiche.
La classificazione non modifica le sfere di applicazione
di leggi, regolamenti e norme amministrative che comportano differenziazioni
tra mansioni impiegatizie e non previste dai C.C.N.L. delle Imprese
Utilizzatrici quali ad esempio il trattamento per richiamo alle armi,
l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro ed ogni
altra normativa in vigore ed emananda.
Quanto sopra, rappresenta il comune presupposto valido
per la stipulazione delle norme di classificazione unica.
Art. 15
Inquadramenti
1. Considerata la specificità delle professionalità
da utilizzare nella fornitura di lavoro temporaneo, si conviene di
raggruppare i lavoratori in tre grandi gruppi omogenei come di seguito
descritti :
GRUPPO A : comprende i lavoratori di elevato contenuto
professionale quali: dirigenti, quadri ed impiegati direttivi.
GRUPPO B : comprende i lavoratori di concetto, operai
specializzati e/o corrispondenti alle cosiddette categorie intermedie
con contenuti professionali caratterizzati da autonomia operativa,
ma non decisionale e da un elevato livello comprende i lavoratori
di concetto, operai specializzati e/o corrispondenti alle cosiddette
categorie intermedie con contenuti professionali caratterizzati da
autonomia decisionale e da un elevato livello di conoscenze teorico/pratiche.
GRUPPO C : comprende i lavoratori qualificati e d’ordine,
che eseguono il
lavoro sotto la guida ed il controllo di altri.
2. Ai fini della attribuzione del livello di inquadramento
contrattuale, per ogni singolo rapporto di lavoro si deve fare riferimento,
in coerenza con la suesposta classificazione in gruppi, ai diversi
livelli/categorie di inquadramento previste per le specifiche mansioni
di cui al CCNL delle Imprese Utilizzatrici.
Art. 16
Evoluzione della classificazione
1. Le Parti convengono di istituire una commissione
nazionale delle qualifiche per una gestione più flessibile
e dinamica della classificazione del personale, al fine di identificare
ed eventualmente definire, nell’ambito della classificazione nazionale,
quelle peculiarità nuove ed emergenti che assumono significato
e valenza generale in relazione ai processi di trasformazione, di
innovazione tecnologica, organizzativa e alla dinamica professionale,
nelle aree e nei comparti che fanno riferimento al sistema di inquadramento
del presente C.C.N.L.
2. La Commissione ha altresì il compito di sviluppare
l’esame della classificazione, anche al fine di ricercare coerenza
tra le declaratorie e le relative esemplificazioni contenute nei C.C.N.L.
delle Imprese Utilizzatrici, formulando alle Organizzazioni stipulanti
eventuali proposte di aggiornamento.
Art. 17
Assunzione
1. L’assunzione del personale è effettuata secondo
le norme di legge in vigore sulla disciplina della domanda e dell’offerta
di lavoro.
2. L’assunzione deve risultare da atto scritto, essere
formalizzata nel contratto di prestazione di lavoro temporaneo e deve
contenere :
A. Per i lavoratori a tempo determinato
1. I motivi del ricorso alla fornitura di prestazione
di lavoro temporaneo;
2. L’indicazione dell’Impresa Fornitrice e della sua
iscrizione all’albo;
3. L’indicazione di aver adempiuto agli obblighi previsti
dall’art.2, comma 2, lettera e della legge n.196/97, specificando
gli estremi del versamento e della banca presso la quale è
stato effettuato il deposito e dove, successivamente, sarà
accesa la fideiussione;
4. L’indicazione dell’Impresa Utilizzatrice ed il referente
in azienda;
5. L’indicazione della classificazione delle Imprese
Fornitrici;
6. L’indicazione della mansione che espleterà
presso l’utilizzatore, il relativo inquadramento e le informazioni
sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività
produttive in generale secondo quanto previsto dall’art. 14, comma
4;
7. L’eventuale indicazione del periodo di prova e la
durata dello stesso ;
8. Il luogo dove dovrà svolgersi la prestazione;
9. L’orario di lavoro;
10. L’indicazione del trattamento economico collettivo
spettante e, in dettaglio, le singole voci che lo compongono;
11. Il riferimento al C.C.N.L. applicato e al contratto
integrativo di secondo livello, ove esistente;
12. L’indicazione del trattamento normativo spettante
con riferimento alla contrattazione collettiva dell’Impresa Utilizzatrice
nonché dell’Impresa Fornitrice per gli aspetti specifici del
lavoro temporaneo;
13. La data di inizio ed il termine dello svolgimento
dell’attività lavorativa presso l’Impresa Utilizzatrice;
14. Le misure di sicurezza necessarie in relazione
al tipo di attività con l’indicazione del soggetto erogatore
dell’informazione e dell’attività formativa (responsabile prevenzione
e protezione) nonché, ove possibile, del medico competente.
Nel caso in cui il contratto di fornitura preveda che gli obblighi
di cui all’art. 3, co. 5, della l. n. 196/97 siano adempiuti dall’impresa
utilizzatrice il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo ne
contiene la relativa indicazione;
15. L’autorizzazione da parte del lavoratore temporaneo
all’Impresa Fornitrice ad utilizzare i propri dati personali ai fini
dell’adempimento degli obblighi contabili, retributivi, previdenziali,
assistenziali e fiscali inerenti la costituzione, lo svolgimento e
l’estinzione del proprio rapporto di lavoro.
B. Per i lavoratori a tempo indeterminato
1. Per i lavoratori a tempo indeterminato sono previsti
sia il contratto di prestazioni quadro che la lettera di assegnazione
ad ogni singola missione ;
2. Il contratto di prestazioni quadro dovrà
contenere quanto espresso ai punti 2 ;3 ;5 ;7 ;15 del paragrafo A.
Inoltre:
L’indicazione della misura della indennità di disponibilità
;
Il rinvio al C.C.N.L. dei temporanei e per i periodi
effettuati in missione, il rinvio a quello degli utilizzatori ;
La lettera di assegnazione, per ogni singola missione,
deve contenere quanto previsto nel paragrafo A), ai punti : 1- 4-
6- 8- 9- 10- 11-12- 13- 14.
B. Documentazione
Per l’assunzione sono richiesti i seguenti documenti
:
a. Libretto di lavoro e/o tesserino di disoccupazione;
b. Codice fiscale;
c. Certificato di residenza o la relativa autocertificazione;
d. Il datore di lavoro ha facoltà di richiedere
eventuali altri documenti e certificati di idoneità se necessari.
3. La Commissione di cui all’art.5 può formulare
ulteriori specificazioni in merito alle tematiche di cui al presente
articolo.
Art. 18
Periodo di Prova
A) Lavoratori a Tempo Determinato:
1. È consentito apporre un periodo di prova
per ogni singola missione; nel caso di successive prestazioni intervenute
entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro precedente,
presso la stessa impresa utilizzatrice e con le medesime mansioni,
non è consentito apporre il periodo di prova.
2. La previsione del periodo di prova deve risultare
per iscritto nel contratto di prestazioni di lavoro temporaneo.
3. Il periodo di prova è determinato in 1 giorno
di effettiva prestazione per ogni dieci giorni di calendario.
4. In ogni caso il periodo di prova non può
esser inferiore a 2 giorni e superiore a 10.
5. Le frazioni si settimana, superiori a cinque giorni
si arrotondano a quelle superiori.
6. Durante il periodo di prova ciascuna delle Parti
può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza preavviso
né relativa indennità sostitutiva. In caso di dimissioni
o licenziamento durante il periodo di prova, ovvero alla fine del
periodo stesso, al lavoratore spetta la retribuzione per le ore lavorate.
7. Decorso il periodo di prova senza che nessuna delle
Parti abbia dato regolare disdetta, il lavoratore ha diritto di prestare
l’attività lavorativa per l’intero periodo di assegnazione,
salvo sopravvenga una giusta causa di recesso.
B) Lavoratori a tempo indeterminato
8. Ai lavoratori temporanei a tempo indeterminato si
applicano nello specifico i seguenti periodi massimi di prova:
GRUPPO A: 6 mesi di calendario
GRUPPO B: 50 gg. di servizio effettivo
GRUPPO C: 30 gg. di servizio effettivo
9. I giorni trascorsi in disponibilità non si
computano come giorni lavorativi.
Art. 19
Trattamento Retributivo
1. Al prestatore di lavoro temporaneo
è corrisposto un trattamento non inferiore a quello cui hanno
diritto i dipendenti dell’Impresa Utilizzatrice inquadrati al corrispondente
livello, secondo la contrattazione collettiva applicata alla stessa.
2. La retribuzione dei lavoratori viene
liquidata con periodicità mensile, sulla base delle ore lavorate
e di quelle contrattualmente dovute nel corso di ciascun mese dell’anno,
assumendo come coefficiente divisore orario ai soli fini della determinazione
della paga oraria ordinaria quello risultante (per ogni CCNL applicato
dalle imprese utilizzatrici) dalla seguente formula: orario settimanale
contrattuale x 52 / 12.
3. All’atto del pagamento della retribuzione
viene consegnata al lavoratore una busta o prospetto equivalente,
recante l’indicazione analitica dei seguenti dati :
- ragione sociale e numero di iscrizione
all’albo dell’Impresa Fornitrice ;
- nome, cognome e codice fiscale del lavoratore
;
- mese cui la retribuzione si riferisce
;
- singole voci ed importi costituenti
la retribuzione stessa (paga base, indennità di contingenza,
ecc.), nonché l’elencazione delle trattenute.
- indicazione delle ore di assemblea maturate
e fruite nell’anno solare.
4. I periodi orari e gli importi maturati
devono essere indicati con chiarezza nella busta paga mensile.
Nella busta paga relativa alla retribuzione
mensile non sono erogati i ratei maturati relativi a:
Ferie maturate e non godute;
R.O.L. maturato e non goduto;
Festività soppresse;
Tredicesima e quattordicesima maturata;
T.f.r. maturato.
5. La Commissione Nazionale delle qualifiche,
di cui all’art. 16, ha anche il compito di definire le ulteriori specificazioni
delle voci che compongono la retribuzione.
6. In caso di contestazione su uno o più
elementi della retribuzione, sia in pendenza di rapporto di lavoro,
sia dopo l’estinzione dello stesso, deve essere corrisposta al lavoratore
la parte di retribuzione non contestata.
7. Vista la obiettiva difficoltà
a reperire i dati relativi alle presenze ed alle assenze dei lavoratori
temporanei, la retribuzione, relativa alle missioni terminate nel
mese ed a quelle in corso al termine dello stesso, è corrisposta
ai lavoratori temporanei entro il giorno quindici del mese successivo.
Il pagamento e la consegna della busta paga deve avvenire dal giorno
13 al giorno 15 del mese successivo, presso le filiali dell’impresa
fornitrice.
8. Le Parti convengono che, come condizione
globalmente più favorevole, ad eccezione del trattamento di
fine rapporto di lavoro, la maturazione dei ratei, qualsiasi sia la
durata della missione, avviene in proporzione alle ore ordinarie lavorate,
ed a quelle non prestate ma contrattualmente dovute, con le seguenti
modalità:
a) ratei di tredicesima e di eventuali
altre mensilità aggiuntive. Per ognuna delle ore retribuite
verrà corrisposto un importo per ratei di tredicesima pari
all’ 8.33% della retribuzione oraria ordinaria spettante, così
come determinata al precedente punto 2 e computata come segue:
Retribuzione lorda globale di fatto
------------------------------------------------
x 0,833
Orario settimanale contrattuale x 52/12
b) La maturazione di ferie, permessi retribuiti
e riduzioni orario di lavoro, nella misura prevista dai singoli C.C.N.L.
applicati dalla Azienda utilizzatrice, avverrà applicando per
ciascuno dei tre istituti la seguente formula:
Ore annue spettanti
----------------------------------------------------------------
Orario settimanale contrattuale x 52 x
(ore lavorate + ore dovute)
9. La liquidazione dei ratei, relativa
all’intera missione, deve avvenire alle normali scadenze previste
presso le aziende utilizzatrici, o alla cessazione del rapporto di
lavoro se antecedente alle scadenze citate, sulla base del valore
della retribuzione del mese in cui i ratei stessi vengono erogati.
10. In caso di missioni di durata superiore
a sei mesi, su richiesta del prestatore di lavoro temporaneo, le società
di fornitura, compatibilmente con le esigenze delle imprese utilizzatrici
e alle esigenze del servizio, determinano il periodo di godimento
delle ferie.
MALATTIA O INFORTUNIO NON SUL LAVORO
Art. 20
Normativa
1. Salvo il caso di giustificato e comprovato
impedimento, il lavoratore ha l’obbligo di dare notizia della propria
assenza alla società fornitrice da cui dipende nella giornata
in cui si verifica l’evento e in caso di mancata comunicazione, trascorse
24 ore dall’inizio dell’assenza, l’assenza stessa è considerata
ingiustificata.
2. Nell’ipotesi di continuazione della malattia
il lavoratore ha l’obbligo di darne immediata comunicazione all’Impresa
da cui dipende.3. Ai sensi dell’art. 5 della legge 20 maggio 1970,
n. 300, il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha diritto di far
effettuare il controllo delle assenze per infermità di malattia
attraverso i servizi ispettivi degli Istituti competenti, nonché
dai medici dei Servizi Sanitari indicati dalla Regione.
Art. 21
Obblighi del Lavoratore
1. Il lavoratore, non oltre il terzo giorno di calendario,
deve consegnare o far pervenire all’Impresa Fornitrice il certificato
medico attestante l’effettivo stato d’infermità comportante
l’incapacità lavorativa.
2. In caso di prolungamento del periodo di malattia
il lavoratore ha l’obbligo di far pervenire, entro 24 ore, la successiva
certificazione medica.
3. Il lavoratore assente per malattia è tenuto
a rispettare scrupolosamente le prescrizioni mediche inerenti alla
permanenza presso il proprio domicilio.
4. Il lavoratore è altresì tenuto a trovarsi
nel proprio domicilio dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00
alle 19.00, al fine di consentire l’effettuazione delle visite di
controllo, richieste dal datore di lavoro.
5. Ogni mutamento d’indirizzo di reperibilità
durante il periodo di malattia o infortunio non sul lavoro, deve essere
tempestivamente comunicato all’azienda fornitrice
Art. 22
Periodo di comporto
1. Durante la malattia il lavoratore, non in prova,
ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di
180 giorni in un anno solare, trascorso il quale, perdurando la malattia,
il datore di lavoro può procedere al licenziamento.
2. La conservazione del posto è prolungata,
a richiesta scritta del lavoratore, per un ulteriore periodo non superiore
a 120 giorni alle seguenti condizioni:
a. che siano esibiti dal lavoratore i regolari certificati
medici;
b. che il periodo eccedente i 180 giorni sia considerato
di "aspettativa senza retribuzione".
3. Il periodo di malattia è considerato utile
ai fini del computo delle indennità di preavviso di licenziamento.
4. Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto
a tempo determinato le norme relative alla conservazione del posto
ed al trattamento retributivo di cui al successivo articolo sono applicabili
nei limiti di scadenza del contratto di prestazioni stesso.
Art. 23
Trattamento economico
di malattia
1. Durante il periodo di malattia, previsto dall’articolo
precedente, il lavoratore, non in prova, ha diritto, alle normali
scadenze dei periodi di paga, ad una integrazione dell’indennità
a carico dell’INPS da corrispondersi dal datore di lavoro, a suo carico,
in modo da raggiungere complessivamente le seguenti misure:
a) Lavoratori temporanei con contratto a tempo determinato
Per i periodi di malattia e nei limiti di scadenza
del contratto è liquidato un trattamento economico così
determinato:
100% della normale retribuzione giornaliera netta per i primi tre
giorni di malattia;
75% della normale retribuzione giornaliera netta dal
4° al 20° giorno;
100% dal 21° giorno in poi della retribuzione
giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso
di normale svolgimento del rapporto.
b) Lavoratori temporanei con contratto a tempo indeterminato
Sono previsti gli stessi trattamenti economici stabiliti
al precedente punto a) per i periodi di malattia intervenuta nel corso
della missione.
2. Decorsi i limiti di scadenza previsti per la missione
e perdurando la malattia, il lavoratore temporaneo ha diritto, nei
limiti della conservazione del posto, all’indennità di disponibilità
contrattualmente prevista.
Art. 24
Perdita del trattamento economico di malattia
1. Il ritardato invio del certificato medico e/o l’impossibilità
di effettuare tempestivamente la visita medica di controllo, per cause
addebitabili al lavoratore, comportano, salvo comprovati casi di impedimento
da parte del lavoratore ad attenersi ai termini previsti, la riduzione
del trattamento economico di malattia secondo le modalità previste
dall’INPS.
2. Il mancato reperimento del lavoratore nelle fasce
orarie di reperibilità oltre all’applicazione della sanzioni
previste dall’art. 5, legge 11 novembre 1983, n. 638, comma 14, comporta
l’obbligo dell’immediato rientro nell’azienda utilizzatrice.
3. In caso di mancato rientro, l’assenza è considerata
ingiustificata.
Art. 25
Infortunio
1. Le aziende fornitrici sono tenute ad assicurare
presso l’I.N.A.I.L., contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, il personale dipendente soggetto all’obbligo assicurativo
secondo le vigenti norme legislative e regolamentari.
2. Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi
infortunio, anche di lieve entità al proprio datore di lavoro;
quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all’obbligo predetto
ed il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza
dell’infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia
all’I.N.A.I.L., il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi
responsabilità derivante dal ritardo stesso.
3. Per la conservazione del posto e per la risoluzione
del rapporto di lavoro valgono le stesse norme di cui all’art. 22.
Art. 26
Trattamento economico di infortunio
1. Ai sensi dell’art. 73 DPR 390.6.1965 n. 1124 il
datore di lavoro è tenuto a corrispondere l’intera quota giornaliera
della retribuzione per la giornata in cui avviene l’infortunio.
2. A decorrere dal primo giorno successivo a quello
dell’infortunio, è corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore,
assente per inabilità temporanea assoluta, derivante da infortunio
sul lavoro, una integrazione della indennità corrisposta dall’I.N.A.I.L.
fino a raggiungere complessivamente la misura del 100% della retribuzione
netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento
dell’attività lavorativa.
3. L’integrazione a carico del datore di lavoro non
è dovuta se l’I.N.A.I.L. non corrisponde, per qualsiasi motivo,
l’indennità prevista dalla Legge.
4. La disciplina del presente articolo è integrata
dall’accordo siglato dalle parti stipulanti in data 14 marzo 2002
(protocollo allegato n.1) che prevede la corresponsione di una indennità
economica, limitata nel tempo, che intervenga in caso di invalidità
da infortunio che prosegua oltre la cessazione della missione e in
caso di altri eventi, così come previsto dall’accordo stesso.
Art. 27
Affiancamento in caso di sostituzioni di lavoratori
assenti
1. Al fine di consentire il trasferimento di informazioni
utili a permettere un corretto e proficuo avvicendamento tra il lavoratore
sostituito, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera c) della L.196/97,
nonché dai CCNL delle imprese utilizzatrici, ed il lavoratore
temporaneo, fermo restando quanto previsto dai contratti collettivi
delle imprese utilizzatrici e con esclusione delle sostituzioni per
ferie, si concorda quanto segue:
a. è possibile anticipare l’assunzione del sostituto
per un periodo fino:
- ad un massimo di 20 giorni lavorativi per il Gruppo
A
- ad un massimo di 10 giorni lavorativi per il Gruppo
B
- ad un massimo di 5 giorni lavorativi per il Gruppo
C
In ogni caso l’anticipazione della sostituzione non
può superare il 50% del periodo massimo previsto per la missione.
b. è possibile posticipare la cessazione del
rapporto del sostituto rispetto alla data prevista fino ad una settimana.
2. L’anticipo ed il posticipo devono essere indicati
sia nel contratto di fornitura che in quello di prestazione. In caso
di posticipo, l’eventuale superamento del termine apposto, rientra
nella fattispecie prevista dal comma 3 dell’art. 10 della Legge 196/97.
3. L’assunzione del lavoratore temporaneo appartenente
a qualsiasi gruppo (A, B, C), in sostituzione di lavoratrici e lavoratori
assenti dal lavoro per la fruizione dei congedi previsti dal d.lgs.
26 marzo 2001, n. 151, può avvenire anche con un anticipo fino
a due mesi rispetto al periodo di congedo.
Art. 28
Proroghe
1. Con riferimento al dettato previsto all’art. 3,
comma 4, della Legge 196/97, il periodo di assegnazione iniziale,
può essere prorogato per un massimo di quattro volte e per
una durata complessiva delle proroghe non superiore a 24 mesi, fermo
restando che - agli effetti retributivi - il periodo si configura
come un’unica missione.
2. Resta inteso che nei casi di fornitura di cui alle
lettere b) e c) del comma 2° dell’art. 1 della Legge 196/97, il
periodo iniziale della missione può essere prorogato fino alla
permanenza delle causali che lo hanno posto in essere.
3. L’informazione al lavoratore della durata temporale
della proroga va fornita, salvo motivi d’urgenza, con un anticipo
di 5 giorni, rispetto alla scadenza inizialmente prevista o successivamente
prorogata, e comunque mai inferiore a 2 giorni.
4. Le proroghe devono essere formalizzate con atto
scritto e con il consenso del lavoratore e sono da intendersi continuative,
senza alcuna soluzione di continuità del rapporto di lavoro.
5. Le Parti ribadiscono che la materia delle proroghe
è di esclusiva competenza del presente contratto collettivo.
Art. 29
Interruzione della missione
1. Nel caso in cui la missione si interrompa prima
della scadenza prefissata per cause diverse da quelle previste al
secondo periodo del comma 4 dell’art. 3 della Legge 196/97, fermo
restando quanto previsto dal sopra citato comma in merito alla corresponsione
integrale del trattamento economico originariamente previsto, l’Impresa
Fornitrice può sottoporre al lavoratore le seguenti ipotesi:
a. essere impiegato in un’altra missione, fermo restando
l’utilizzo nell’ambito dell’area professionale di cui alla classificazione
del personale del presente contratto, nella quale è stato originariamente
inquadrato o, in questo stesso ambito professionale, sentite le OO.SS.
stipulanti il presente contratto, presso la medesima impresa fornitrice;
b. partecipare ad interventi formativi nell’ambito
di progetti aziendali o programmati dall’Ente Bilaterale nella zona
di residenza.
Art. 30
Lavoratori in disponibilità
1. Il lavoratore, per i periodi in cui non presta attività
presso aziende utilizzatrici, rimane a disposizione dell’impresa fornitrice
e ha diritto a percepire, a titolo di indennità mensile di
disponibilità, la somma di 516 (cinquecentosedici) euro al
lordo delle ritenute di legge, fermo restando quanto previsto al comma
3, art.4 della L.196/97, comprensiva del tfr, da specificare nella
lettera di assunzione; tale somma è frazionabile in quote orarie
che si ottengono dividendo l’importo mensile per il divisore 173.
2. Qualora il lavoratore a seguito dell’attività
prestata nel mese percepisca una retribuzione lorda inferiore all’importo
mensile lordo stabilito a titolo di indennità di disponibilità
quest’ultima è corrisposta fino a concorrenza della stessa.
3. Durante il periodo di disponibilità non può
prestare alcuna attività per altre Imprese di Fornitura di
lavoro temporaneo ed è inoltre tenuto al rispetto degli obblighi
di fedeltà e di non concorrenza di cui agli artt. 2105 e 2106
c.c..
4. Nei periodi di "disponibilità"
il lavoratore deve essere reperibile durante il normale orario di
lavoro dei lavoratori diretti dell’unità locale da cui dipende,
in quanto deve poter iniziare il lavoro dopo le 12 ore successive
alla chiamata. Inoltre durante tali periodi il lavoratore deve garantire
la propria disponibilità per eventuali interventi formativi.
5. Nella eventualità di mancato completamento
della missione il lavoratore torna nella condizione di "disponibilità"
fino ad un nuovo successivo incarico, senza l’impegno dell’Impresa
Fornitrice ad un ulteriore eventuale immediato utilizzo.
6. I periodi trascorsi in disponibilità non
sono utili ai fini della maturazione dei seguenti istituti: ferie,
riposi, riduzioni di orario, tredicesima mensilità, quattordicesima
mensilità.
Art. 31
Norme Disciplinari
1. Il lavoratore temporaneo è tenuto a rispettare
le disposizioni previste dai contratti collettivi e dai regolamenti
delle Imprese Utilizzatrici, a norma dell’art. 7 della Legge n. 300
del 20 maggio 1970 e dal comma 1° dell’art. 4 della Legge 196/97.
2. L’Impresa Fornitrice provvede inoltre ad affiggere
nei locali della sede e degli uffici periferici, copia del presente
C.C.N.L., in modo da consentire ai lavoratori temporanei di prendere
conoscenza delle norme disciplinari specifiche delle aziende fornitrici.
3. In relazione alla particolare natura dell’attività,
il datore di lavoro deve aver cura di mettere i lavoratori in condizione
di evitare ogni possibile equivoco circa le persone alle quali ciascun
lavoratore è tenuto a rivolgersi in casi di necessità
o dalle quali ricevere le disposizioni.
4. Il lavoratore deve svolgere con assiduità
e diligenza i compiti assegnati, deve osservare scrupolosamente l’orario
di lavoro, nonché conservare la più assoluta riservatezza
sui dati e sui fatti di cui viene a conoscenza.
5. L’inosservanza da parte del personale comporta i
seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in
relazione all’entità delle mancanze:
a. ammonizione verbale;
b. ammonizione scritta;
e. multa non superiore all’importo di 4 ore di lavoro;
f. sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per
un periodo non superiore a 5 giorni.
6. La contestazione deve essere effettuata tempestivamente,
non appena il datore di lavoro abbia ricevuto dall’Impresa Utilizzatrice
gli elementi necessari per la formalizzazione dell’addebito.
7. L’eventuale adozione del provvedimento disciplinare
deve essere comunicata al lavoratore e, in copia, all’Impresa utilizzatrice,
in forma scritta entro 5 giorni dalla scadenza del termine assegnato
al lavoratore per presentare le sue giustificazioni.
8. In caso di addebiti di particolare gravità,
che possono prefigurare il licenziamento per giusta causa, l’impresa
di fornitura può disporre la sospensione cautelare non disciplinare
del lavoratore con effetto immediato.
9. Qualora nel corso della procedura sopra descritta,
il rapporto di lavoro venga a cessare per scadenza del termine, i
provvedimenti di ammonizione e di multa possono comunque essere adottati
dal datore di lavoro, fatte salve le possibilità di ricorso
del lavoratore.
Art. 32
Risoluzione del rapporto - Recesso lavoratori a tempo
indeterminato
a. Recesso ex art. 2118
1. Ai sensi dell’art. 2118, c.c., qualora si verifichino
le condizioni per la risoluzione del rapporto per giustificato motivo
oggettivo (raggiungimento dell’età pensionabile, superamento
del periodo di comporto, ecc.) ciascuno dei contraenti può
recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato dando preavviso
scritto a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o
altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento, nei termini
del preavviso di cui all’art. 33 del presente C.C.N.L..
b) Recesso ex art. 2119 c.c.
2. Ai sensi dell’art. 2119, c.c., ciascuno dei contraenti
può recedere dal contratto di lavoro, prima della scadenza
del termine se il contratto è a tempo determinato, o senza
preavviso se il contratto è a tempo indeterminato, qualora
si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria
del rapporto (giusta causa).
3. La comunicazione deve essere effettuata per iscritto,
a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo
idoneo a certificare la data di ricevimento, contenente l’indicazione
dei motivi.
4. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, rientrano
fra le cause di cui al primo comma del presente articolo :
la recidiva nella non osservanza dell’obbligo di cui al quarto capoverso
dell’art. 31;
il diverbio litigioso seguito da vie di fatto in servizio
anche fra i dipendenti, che comporti nocumento o turbativa al normale
esercizio dell’attività aziendale ;
l’insubordinazione verso i superiori, o verso il personale
dell’Impresa Utilizzatrice incaricata del coordinamento, accompagnata
da comportamento oltraggioso;
l’irregolare dolosa scritturazione o timbratura di
schede di controllo delle presenze al lavoro ;
l’appropriazione nel luogo di lavoro di beni aziendali
o di terzi ;
il danneggiamento volontario di beni dell’Impresa
Fornitrice/Utilizzatrice o di terzi ;
l’esecuzione di lavoro nell’Impresa per conto proprio
o di terzi senza il permesso del soggetto referente dell’impresa utilizzatrice.
assenza ingiustificata per oltre tre giorni consecutivi
o cinque nell’anno solare.
5. La società di fornitura comunica per iscritto
al lavoratore i fatti rilevanti ai fini del provvedimento e ne esamina
le eventuali deduzioni contrarie. Ove venga applicato il licenziamento
per giusta causa, esso ha effetto dal momento della disposta sospensione.
6. Se il contratto è a tempo indeterminato,
al prestatore che recede per giusta causa compete l’indennità
di cui al successivo art. 33.
c) Normativa
7. Nelle Imprese comprese nelle sfere di applicazione
della legge 15 luglio 1966 n.604, dall’art. 35 della legge 20 maggio
1970, n 300, e della legge 11 maggio 1990, n 108, nei confronti del
personale cui si applica il presente contratto, il licenziamento può
essere intimato per giusta causa (art. 2119 c.c. e lettera b) del
presente contratto) o per "giustificato motivo con preavviso",
intendendosi per tale il licenziamento determinato da un notevole
inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro,
ovvero da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione
del lavoro e al regolare funzionamento di essa.
8. Il datore di lavoro deve comunicare il licenziamento
per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno
o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento.
In caso di licenziamento per "giustificato motivo
con preavviso" il lavoratore può chiedere entro 15 giorni
dalla comunicazione del licenziamento i motivi che lo hanno determinato
; in tal caso il datore di lavoro è tenuto ad indicarli per
iscritto entro 7 giorni dalla richiesta.
9. Il licenziamento intimato senza l’osservanza delle
norme di cui sopra è inefficace.
10. Sono esclusi dalla sfera di applicazione del presente
articolo i lavoratori in periodo di prova e quelli che siano in possesso
dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia.
d) Codice disciplinare
11. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della Legge
20 maggio 1970, n. 300, le disposizioni contenute nell’art. 31 del
presente C.C.N.L., nonché quelle contenute nei regolamenti
o accordi aziendali delle imprese fornitrici in materia di sanzioni
disciplinari, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante
affissione nelle bacheche esposte in luogo facilmente accessibile.
e) Nullità del licenziamento
12. Ai sensi delle leggi vigenti, il licenziamento
determinato da ragioni di sesso, credo politico o fede religiosa,
dall’appartenenza a un sindacato e dalla partecipazione attiva ad
attività sindacali è nullo, indipendentemente dalla
motivazione adottata.
f) Nullità del licenziamento per matrimonio
13. Ai sensi dell’art 1 della legge 9 gennaio 1963,
n.7, è nullo il licenziamento della lavoratrice intimato a
causa del matrimonio; a tali effetti si presume disposto per causa
di matrimonio, il licenziamento intimato alla lavoratrice nel periodo
intercorrente fra il giorno della richiesta delle pubblicazioni di
matrimonio, in quanto segua la celebrazione, e la scadenza di un anno
dalla celebrazione stessa.
14. Il datore di lavoro ha facoltà di provare
che il licenziamento della lavoratrice nel periodo indicato nel comma
precedente non è dovuto a causa di matrimonio, ma per una delle
ipotesi previste dalle lettere a), b) e c) del terzo comma dell’art.2
della legge 30 dicembre 1971, n.1204, e cioè: licenziamento
per giusta causa, cessazione dell’attività dell’azienda, ultimazione
della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta
o cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il
quale è stato stipulato.
15. Per quanto attiene alla disciplina delle dimissione
rassegnate dalla lavoratrice nel periodo specificato nel primo comma
del presente articolo, si rinvia alle norme di legge.
Art. 33
Preavviso Lavoratori a tempo indeterminato
1. I termini di preavviso, a decorrere dal primo o
dal sedicesimo giorno di ciascun mese, sono i seguenti :
I. Fino a cinque anni di servizio compiuto :
GRUPPO A 60 giorni di calendario
GRUPPO B 30 giorni di calendario
GRUPPO C 20 giorni di calendario
II) Oltre cinque anni e fino a dieci anni di servizio
:
GRUPPO A 90 giorni di calendario
GRUPPO B 45 giorni di calendario
GRUPPO C 30 giorni di calendario
III. Oltre i dieci anni di servizio compiuti :
GRUPPO A 120 giorni di calendario
GRUPPO B 60 giorni di calendario
GRUPPO C 45 giorni di calendario
Art. 34
Indennità sostitutiva del preavviso lavoratori
a tempo indeterminato
1. Ai sensi del secondo comma dell’art. 2118, c.c.,
in caso di mancato preavviso al lavoratore è corrisposta una
indennità equivalente ad un importo giornaliero, ottenuto dividendo
la somma delle retribuzioni e dell’indennità di disponibilità
degli ultimi 12 mesi per 365 giorni, e moltiplicando il risultato
per i giorni di preavviso spettanti (vedi art. precedente).
Art. 35
Decorrenza e durata
1. Il presente CCNL entra in vigore il 1.9.02 ed ha
validità quadriennale.
2. Resta ferma la piena validità del presente
contratto fino al successivo rinnovo.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Le parti ritengono di particolare interesse quanto
previsto all’art.8, L.196/97
(Prestazioni di lavoro temporaneo e lavoratori in mobilità).
Si impegnano pertanto
ad approfondire entro i prossimi sei mesi la normativa
in oggetto per valutarne le
condizioni per una piena e coerente attuazione.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Le parti si danno atto che le seguenti materie sono
regolate:
per i lavoratori in missione dai CCNL delle imprese utilizzatrici
per i lavoratori in disponibilità dal CCNL
dei lavoratori diretti
1. tutela lavoratrici e pari opportunità,
2. lavoratori inabili, congedi ed aspettative per matrimonio,
servizio civile e militare, assistenza ai portatori di handicap.
(dichiarazione a verbale)
Le parti, al fine di assicurare l’effettiva ed immediata
attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 1, lett. a), e 4,
concordano di affidare ad EBITEMP il compito di prendere contatti
con tutti gli Enti attualmente in grado di fornire dati al fine di
stipulare convenzioni per la trasmissione all’Osservatorio nazionale,
in forma elettronica, degli stessi dati necessari per le informazioni
di cui ai predetti artt. 1, lett.a), 4 e 8, comma 7.
Al fine di semplificare l’attività gestionale
delle imprese di fornitura di lavoro temporaneo nonché ai fini
di cui al precedente art. 3, le parti chiedono che intervenga una
modifica legislativa che adotti definitivamente il modello unificato.temp
così come definito nel d.m. lavoro 1.9.99 e dalle successive
modifiche legislative.
Da inserire nell’allegato relativo all’art.9
Il lavoratore per beneficiare di tale misura
deve formulare richiesta a FORMATEMP dimostrando di aver presentato
istanza di copertura contributiva all’ente previdenziale competente.
FORMATEMP rimborsa, integralmente o parzialmente, il relativo costo
sostenuto secondo le modalità definite in apposito regolamento.
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